Azione in corso...

Area Riservata

Statuto e Regolamento

Lo statuto e il regolamento sono i documenti fondamentali di qualsiasi associazione. Lo statuto definisce gli scopi, i principi e l'organizzazione dell'associazione, mentre il regolamento definisce le procedure interne dell'associazione, come le modalità di elezione degli organi sociali, la gestione del patrimonio e la definizione delle sanzioni disciplinari.

Statuto

Art.1 - Costituzione e carattere

  1. l'A.I.P.S. Associazione Installatori Professionali Sicurezza, con sede legale in Belluno, è costituita fra le Aziende italiane, in qualsiasi forma giuridica costituite, che svolgono l'attività di installazione di apparecchiature e sistemi di sicurezza;
  2. è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza finalità di lucro;
  3. ha registrato il proprio logo associativo, il cui uso è consentito con le modalità stabilite nel Regolamento

Art.2 - Finalità

L'Associazione è impegnata a sviluppare nelle Aziende la ricerca della migliore qualificazione professionale del settore

Sono finalità dell'Associazione:

  1. promuovere lo sviluppo delle competenze e l'aggiornamento professionale delle Aziende associate attraverso attività di formazione continua destinata agli imprenditori e ai loro collaboratori;
  2. esplorare il mondo della domanda di sistemi e servizi di sicurezza per poter consentire alle Aziende associate di dare agli utenti la migliore risposta in termini progettuali, economici, installativi e di assistenza;
  3. divulgare la cultura della sicurezza per raggiungere ogni fascia di utenti;
  4. stimolare lo scambio di esperienze tra le Aziende associate e tra queste e l'utenza, mediante incontri mirati, convegni, seminari, congressi, conferenze;
  5. fornire alle Aziende associate servizi di assistenza tecnica, manageriale, sindacale e legale;
  6. collaborare con le Istituzioni, enti pubblici e privati ed associazioni nell'interesse del settore;
  7. promuovere tra le Aziende associate l'osservanza dell'etica professionale e mercantile;
  8. tutelare dovunque l'interesse e l'immagine del settore;

Art.3 - Soci

Gli Associati si distinguono in Soci Effettivi e Soci Onorari, la cui ammissione viene deliberata dal Presidente, preso atto del parere espresso dal Comitato di Accertamento previsto all'articolo 7

  1. Sono Soci Effettivi dell'Associazione le Aziende che, avendone i requisiti previsti dal regolamento, presentano domanda al Presidente, impegnandosi ad attenersi alle norme statutarie e all'osservanza delle deliberazioni dei competenti organi sociali.

  2. Sono Soci Onorari, senza diritto di voto, coloro che per la particolare conoscenza del settore collaborano fattivamente alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 2

  3. I Soci Effettivi possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

Art.4 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

  1. per recesso, con preavviso a mezzo lettera raccomandata e che non esonera il socio dagli impegni assunti fino alla data del recesso medesimo; gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione purché questa sia effettuata tre mesi prima della fine dell'anno in corso;

  2. per esclusione, a seguito di provvedimenti disciplinari ritualmente adottati secondo quanto previsto all'articolo 10 lett. D;

  3. per cessazione dell'attività o per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento. In tal caso resta fermo l'obbligo del versamento dell'intera quota relativa all'anno sociale in corso.

Art.5 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea

  2. il Consiglio Direttivo

  3. il Presidente

  4. il Collegio dei Revisori dei Conti

  5. il Collegio dei Probiviri

Art.6 - Assemblea (definizione / composizione / funzionamento)

  1. l'Assemblea generale dei Soci rappresenta il massimo livello della vita associativa;

  2. l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un decimo dei Soci effettivi, in regola con la quota associativa, e atta a deliberare con il voto della maggioranza dei presenti o rappresentati;

  3. ogni Socio effettivo può essere portatore, per delega scritta, del voto spettante ad un solo altro socio;

  4. l'Assemblea:

    • discute e vota la relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;

    • discute e vota il bilancio consuntivo;

    • discute e vota il programma futuro di politica associativa e il relativo bilancio di previsione;

    • discute e vota ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o fatto proprio dall'Assemblea a maggioranza dei presenti;

    • inoltre ogni tre anni:

      1. fra i propri Soci Effettivi

        • elegge il Presidente

        • elegge i membri del Consiglio Direttivo

        • nomina i Revisori dei Conti
      2. fra i Soci Effettivi, Onorari e/o soggetti estranei all’Associazione:
        • nomina i Probiviri.
  5. l'Assemblea è ordinaria e straordinaria: viene convocata dal Presidente mediante PEC, o altri mezzi equivalenti, spedita almeno 30 giorni prima e recante l'ordine del giorno, con indicazione di luogo (in Italia), giorno ed ora della riunione; l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno; l'Assemblea straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno dei consiglieri o di almeno metà dei Soci effettivi, in regola con la quota associativa.

 

Art.7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri dispari (compreso il Presidente), stabilito dall'Assemblea stessa e comunque non inferiore a cinque e non superiore a quindici: dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo

  1. elegge uno o più vice presidenti e conferisce ad altri Consiglieri incarichi specifici, tra cui quello di Segretario e di Amministratore

  2. nomina i componenti del Comitato di Accertamento

  3. si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno

  4. deve essere convocato in caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri

  5. il Consiglio Direttivo, sulla base degli indirizzi indicati dall'Assemblea

    • promuove e coordina l'attività associativa,

    • dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea,

    • predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,

    • redige e, occorrendo, modifica il Regolamento di esecuzione. Le eventuali modifiche diventano operative dopo 30 giorni dalla comunicazione delle stesse ai soci, senza che gli stessi abbiano nel frattempo manifestato per iscritto motivate opposizioni,

    • può nominare un Presidente Onorario, prescelto fra gli Associati Effettivi e Onorari che abbiano acquisito meriti eccezionali per attività svolte a favore dell’Associazione. Il Presidente Onorario è nominato fin tanto che perduri il rapporto associativo. Non potrà esserci un altro Presidente Onorario contemporaneamente. Il Presidente Onorario ha la funzione di garante per il raggiungimento delle finalità ideali dell’Associazione; al medesimo potranno essere affidati incarichi, anche di rappresentanza, sia da parte del Consiglio, che del Presidente.

Art.8 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale l’anno antecedente l’assemblea elettiva dei componenti del Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio:

  1. rimane in carica tre anni e può essere rieletto,

  2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo,

  3. adotta i provvedimenti di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo,

  4. è coadiuvato da uno o più vice presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento,

  5. può aprire conti correnti bancari e postali ed effettuare ogni relativa operazione, con facoltà di delega al Consigliere Amministratore e al/ai vice presidenti, disgiuntamente o congiuntamente, come riterrà opportuno.

  6. delibera l’ammissione dei nuovi Soci, in seguito alla Verifica del Comitato di Accertamento.

Art.9 - Revisori dei Conti

Il Collegio di Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli artt. 2403 e 2406 C.C. e quindi controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi:

  1. viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;

  2. e' composto da tre membri effettivi e due supplenti;

  3. riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea mediante relazioni che debbono accompagnare i bilanci di esercizio ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario per il corretto andamento della gestione amministrativa.

Art.10 - Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare per le ipotesi di violazione delle norme statutarie e comportamentali con atti e fatti comunque incompatibili con i fini istituzionali associativi:

 

  1. viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;

  2. e' composto da tre membri effettivi e due supplenti;

  3. decide in via equitativa sulle controversie sorte fra i Soci e tra questi e l'Associazione, in riferimento all’applicazione delle regole interne (Statuto e presente Regolamento);

  4. il Collegio, svolta la necessaria istruttoria per l'accertamento degli addebiti e sentiti personalmente gli inquisiti, ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti motivati:

    • richiamo ufficiale: consistente nel richiamo all'ordine in via formale, con lettera raccomandata;

    • temporanea esclusione dall'attività sociale per una durata massima di sei mesi, fermi restando gli obblighi associativi;

    • espulsione: per gravi motivi comportamentali contrari agli interessi dell'Associazione e ai suoi fini istituzionali;

  5. Contro i suoi provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio arbitrale di cui all'art. 15.

Art.11 - Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni del Presidente e dei componenti degli altri Organi Associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Art.12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. contributi degli aderenti stabiliti dall'Assemblea,

  2. contributi di privati,

  3. contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti,

  4. donazioni e lasciti testamentari,

  5. rimborsi derivanti da convenzioni,

  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Art.13 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria col parere favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

In particolari casi il Consiglio può sottoporre agli Associati le modificazioni dello Statuto mediante referendum, da effettuare nelle forme stabilite dal Regolamento, da approvare con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art.14 - Durata e scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati effettivi.
In tale sede l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Eventuali saldi attivi saranno devoluti ad Associazioni di volontariato, come delibererà l'Assemblea stessa, salve diverse prescrizioni di Legge

Art.15 - Clausola arbitrale

Ogni controversia che non sia stata composta dal Collegio dei Probiviri sarà risolta mediante arbitrato irrituale da un collegio di tre arbitri scelti uno da ciascuna parte e il terzo di intesa comune dei due arbitri di parte. In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Art.16 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.17 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile sulle Associazioni di diritto privato (art. 12 e segg. C.C.)

Regolamento

Art.1

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga utile.

Art.2

L'associazione persegue le proprie finalità assumendo quale criterio guida per il comportamento proprio e dei propri Associati il codice Etico che forma parte integrante del presente regolamento e che viene allegato sub A. L'Associazione può aderire, con delibera presa dall'Assemblea ordinaria, ad altre associazioni che perseguono finalità coerenti con le proprie.

Art.3

Le Aziende che intendono aderire all'Associazione presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, compilando il Modulo di Adesione che deve contenere, oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare le norme statutarie, anche la indicazione dell'attività esercitata, la propria struttura organizzativa aziendale, nonché gli altri elementi conoscitivi che venissero richiesti: in particolare deve svolgere continuativamente l'attività di installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e possedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi vigenti.
L'Azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. A tutti i Soci effettivi spetta l'esercizio dei diritti sociali e del diritto di avvalersi dei servizi di consulenza, assistenza e rappresentanza forniti dall'Associazione.
L'esercizio dei diritti non spetta al socio che non sia in regola con il versamento delle quote associative.

Chi intende aderire all’Associazione in qualità di Socio Onorario deve presentare domanda al Presidente, il quale la sottoporrà alla verifica del Comitato di accertamento.
L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento, le decisioni adottate dagli organi dell'Associazione e il Codice Etico (allegato sub A); nel caso di violazione degli obblighi statutari, l'Associato può essere deferito al Collegio dei Probiviri per il giudizio e conseguente provvedimento.

Art.4

La perdita della qualità di Socio non lo esime, fino all'effettiva scadenza, dal rispetto dello statuto: in particolare per quanto attiene al pagamento della quota associativa.

La perdita della qualità di Socio lo obbliga a togliere ogni riferimento riconducibile all’Associazione ed in particolare l’uso del logo associativo, dalla propria carta intestata, dai siti web e da ogni altra forma divulgativa o pubblicitaria.

Art.5

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche e dovranno essere surrogate con il primo dei non eletti. Le Aziende associate, che hanno propri rappresentanti quali membri degli Organi sociali, devono risultare in attività e rispettare i principi dello Statuto dell’Associazione. Non sono rieleggibili per il mandato successivo coloro che durante il triennio precedente non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette. Ogni Azienda può avere un solo rappresentante eletto in qualità di membro degli Organi associativi

Art.6

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; vengono convocati all'Assemblea tutti i Soci nonché le Aziende che, avendone i requisiti, abbiano formalizzato l’adesione, completa della documentazione prevista e del versamento della quota sociale, almeno trenta giorni prima dell'invio della convocazione.
I componenti in carica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri partecipano di diritto all'Assemblea: con facoltà di parola ma non di voto sull'operato dell'Organo di cui sono espressione.
La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio consuntivo provoca la immediata decadenza del Consiglio Direttivo: in questo caso il Presidente ha l'obbligo di riconvocare entro 60 giorni l'Assemblea generale per provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
La Commissione Verifica Poteri, accredita l'Azienda Socia effettiva previo accertamento dell'identità del legale rappresentante o di un suo delegato munito di una delega, che deve essere permanente solo nel caso venga candidato a cariche associative.
La Commissione Verifica Poteri riferisce all'Assemblea il risultato della verifica compiuta, anche sulla scorta dei documenti associativi predisposti dalla Segreteria.
Contro le decisioni della C.V.P. è ammesso ricorso alla Presidenza, la quale ragguaglierà l'Assemblea demandando a questa la decisione, che verrà presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.
La C.V.P. esaurito il suo compito, svolge le successive funzioni elettorali, se previste. L'Assemblea può deliberare che la C.V.P. rimanga in carica fino alla nuova convocazione assembleare ed in tal caso nominerà anche due supplenti
Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Proclamati gli eletti, il Presidente dell'Assemblea demanda al Presidente dell'Associazione il compito di convocarli per l'insediamento entro trenta giorni. Il verbale dell'Assemblea, anche nell'ipotesi di registrazione integrale, viene redatto dal/dai segretari, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal/dai segretari e inserito nel libro dei verbali assembleari.

Art.7

Il Consiglio Direttivo stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.
Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi tecnici sia ai propri componenti che ad estranei, secondo le specifiche competenze; indica le persone che compongono il Comitato di accertamento, sulla base della provenienza degli aspiranti Soci: il Segretario del Consiglio, un Consigliere più vicino e il Referente territoriale della zona.

Il Comitato di accertamento così composto ha il compito di raccogliere le informazioni e la documentazione prevista per le Aziende che chiedono l'ammissione all'Associazione da presentare al Presidente, corredate dal parere espresso sulla idoneità, dopo aver accertato la reale esistenza dei requisiti previsti all’art. 3 del presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la metà più uno dei suoi membri; le decisioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti; non sono ammesse deleghe.
Ove il numero dei Consiglieri, per dimissioni e/o surroghe, venisse interessato per oltre la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente dichiara lo scioglimento del Consiglio e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di esso. Il Presidente attua le delibere consiliari e provvede, nei casi di urgenza, a prendere i provvedimenti necessari, da sottoporre a ratifica del C.D. nella seduta successiva.
Il Consigliere Segretario redige i verbali delle riunioni, sovrintende al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria e dà esecuzione alle delibere del C.D., riferendo direttamente a quest'ultimo ogni notizia riguardante la vita associativa.
Il Consigliere Amministratore controlla la regolare tenuta della contabilità e predispone i conti annuali che devono essere sottoposti al C.D. entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo è responsabile di ogni spesa deliberata.
Spetta al C.D.:

  • Determinare la misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione;
  • Promuovere indagini , ricerche ed azioni di interesse collettivo;
  • Stipulare accordi con altre Associazioni;
  • Nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed altre Organizzazioni e conferire deleghe per incarichi speciali;
  • Deliberare sulla decadenza delle cariche associative per violazione degli obblighi statutari;
  • Deliberare sulla esclusione degli Associati;
  • Deliberare sul ricorso presentato dal Socio contro la sospensione dai servizi;
  • Deliberare l'istituzione di Uffici, delegazioni o recapiti;
  • Istituire Commissioni consultive su problemi specifici, con designazione dei componenti;
  • Il C.D. delibera inoltre su qualsiasi altro argomento che non rientri nella specifica competenza di altri Organi sociali;
  • Le convocazioni del C.D. vengono fatte dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni di calendario, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Art.8

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed è responsabile del raggiungimento degli scopi sociali.
Impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi sociali e prende i provvedimenti per lo svolgimento del lavoro dell'Associazione. Sottopone al C.D. la nomina di rappresentanti, delegati e di eventuali Consiglieri incaricati di specifici mandati.
Provvede alla censura scritta e sottopone al C.D. le eventuali sanzioni da adottare nei confronti di Associati.
In caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano nella carica o in caso di pari anzianità di carica, più anziano di età. La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche associative.
Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e le sedute del C.D.

Il Presidente, se non rieletto a fine mandato, potrà rimanere in qualità di past president fino alla successiva assemblea generale elettiva del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente nella prima riunione di insediamento. Il Presidente del Collegio dei R.d.C. ha l'obbligo di convocare il Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali;
Non può assumere la carica di Revisore dei conti colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.
In caso di rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, subentra il supplente avente diritto per voto e/o età.
La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall'art. 2404 C.C., in modo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte.
I Revisori dei Conti devono assistere alle assemblee e possono partecipare alle riunioni del C.D., cui vanno invitati.
Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall'art 2407 C.C.

Art.10

I Componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali nell'Associazione, hanno una specchiata moralità e provata competenza.
Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al proprio interno il Presidente.
Sono deferite ai Probiviri controversie che non si siano potute definire bonariamente o quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto.
Il Collegio potrà attivarsi anche d'ufficio ai fini dell'osservanza delle disposizioni concernenti l'accesso alle cariche, nonché delle disposizioni del codice Etico.
Il Collegio dei Probiviri, nell’anno antecedente l'assemblea elettiva del Presidente, può provvedere ad esperire, in via riservata, la più ampia consultazione dei Soci per la formulazione delle proposte di candidatura a Presidente dell'Associazione, da riferire al C.D.

Art.11

Il C.D. delibera l'ammontare dei rimborsi delle spese vive da riconoscere ai componenti degli Organi dell'Associazione.

Art.12

La determinazione del contributo annuo da parte dei Soci viene stabilito dall'Assemblea sulla base del bilancio di previsione. Le entrate derivanti da specifiche iniziative o da convenzioni dovranno essere impegnate ed impiegate per gli stessi titoli. La chiara ed aggiornata documentazione delle voci in entrata è tenuta dal Consigliere amministratore.

Art.13

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, entro un anno dal deposito presso la Sede legale dell'Associazione del nuovo testo da parte di chi lo propone; durante tale periodo il C.D. può istituire una apposita Commissione per la valutazione e la elaborazione delle modifiche.

Nel caso in cui il Consiglio sottoponga agli Associati le modifiche allo Statuto mediante referendum, le stesse vengano inviate a tutti i Soci Effettivi con PEC.

Art.14

Ove ricorressero motivi, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Soci Effettivi, per lo scioglimento dell'Associazione, il Presidente convoca l'Assemblea generale che delibererà con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, in questo caso l'Assemblea stessa delibererà anche la destinazione degli eventuali saldi attivi.