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Per aiutare gli utenti nella scelta di un sistema di sicurezza, A.I.P.S. ha deciso di realizzare TRE speciali GUIDE ANTICRIMINE, dedicate alla sicurezza nella abitazione, in azienda e nelle strutture alberghiere.
ART.1 Costituzione e carattere
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ART.2 Finalità
L'Associazione è impegnata a sviluppare nelle Aziende la ricerca della migliore qualificazione professionale del settore Sono finalità dell'Associazione:
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ART.3 Soci
Gli Associati si distinguono in Soci Effettivi e Soci Onorari, la cui ammissione viene deliberata dal Presidente, preso atto del parere espresso dal Comitato di Accertamento previsto all'articolo 7
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ART. 4 Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
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ART. 5 Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
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ART. 6 Assemblea (definizione / composizione / funzionamento)
e) l'Assemblea è ordinaria e straordinaria: viene convocata dal Presidente mediante PEC, o altri mezzi equivalenti, spedita almeno 30 giorni prima e recante l'ordine del giorno, con indicazione di luogo (in Italia), giorno ed ora della riunione; l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno; l'Assemblea straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno dei consiglieri o di almeno metà dei Soci effettivi, in regola con la quota associativa. |
Art. 7 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri dispari (compreso il Presidente), stabilito dall'Assemblea stessa e comunque non inferiore a cinque e non superiore a quindici: dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo
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Art. 8 Il Presidente
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale l’anno antecedente l’assemblea elettiva dei componenti del Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio:
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Art. 9 Revisori dei Conti
Il Collegio di Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli artt. 2403 e 2406 C.C. e quindi controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi:
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Art. 10 Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare per le ipotesi di violazione delle norme statutarie e comportamentali con atti e fatti comunque incompatibili con i fini istituzionali associativi:
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Art. 11 Gratuità delle prestazioni
Le prestazioni del Presidente e dei componenti degli altri Organi Associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. |
Art. 12 Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
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Art. 13 Modifiche statutarie
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria col parere favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi. In particolari casi il Consiglio può sottoporre agli Associati le modificazioni dello Statuto mediante referendum, da effettuare nelle forme stabilite dal Regolamento, da approvare con la maggioranza di cui al comma precedente. |
Art. 14 Durata e scioglimento dell'Associazione
L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati effettivi. |
Art. 15 Clausola arbitrale
Ogni controversia che non sia stata composta dal Collegio dei Probiviri sarà risolta mediante arbitrato irrituale da un collegio di tre arbitri scelti uno da ciascuna parte e il terzo di intesa comune dei due arbitri di parte. In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Belluno. |
Art. 16 Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. |
Art. 17 Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile sulle Associazioni di diritto privato (art. 12 e segg. C.C.) |
ART. 1 Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga utile. ART. 2 L'associazione persegue le proprie finalità assumendo quale criterio guida per il comportamento proprio e dei propri Associati il codice Etico che forma parte integrante del presente regolamento e che viene allegato sub A). L'Associazione può aderire, con delibera presa dall'Assemblea ordinaria, ad altre associazioni che perseguono finalità coerenti con le proprie. |
ART.3 Le Aziende che intendono aderire all'Associazione presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, compilando il Modulo di Adesione che deve contenere, oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare le norme statutarie, anche la indicazione dell'attività esercitata, la propria struttura organizzativa aziendale, nonché gli altri elementi conoscitivi che venissero richiesti: in particolare deve svolgere continuativamente l'attività di installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e possedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi vigenti. Chi intende aderire all’Associazione in qualità di Socio Onorario deve presentare domanda al Presidente, il quale la sottoporrà alla verifica del Comitato di accertamento. |
ART.4 La perdita della qualità di Socio non lo esime, fino all'effettiva scadenza, dal rispetto dello statuto: in particolare per quanto attiene al pagamento della quota associativa. La perdita della qualità di Socio lo obbliga a togliere ogni riferimento riconducibile all’Associazione ed in particolare l’uso del logo associativo, dalla propria carta intestata, dai siti web e da ogni altra forma divulgativa o pubblicitaria. |
ART.5 Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche e dovranno essere surrogate con il primo dei non eletti. Le Aziende associate, che hanno propri rappresentanti quali membri degli Organi sociali, devono risultare in attività e rispettare i principi dello Statuto dell’Associazione. Non sono rieleggibili per il mandato successivo coloro che durante il triennio precedente non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette. Ogni Azienda può avere un solo rappresentante eletto in qualità di membro degli Organi associativi |
ART.6 L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; vengono convocati all'Assemblea tutti i Soci nonché le Aziende che, avendone i requisiti, abbiano formalizzato l’adesione, completa della documentazione prevista e del versamento della quota sociale, almeno trenta giorni prima dell'invio della convocazione. |
ART.7 Il Consiglio Direttivo stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità. Il Comitato di accertamento così composto ha il compito di raccogliere le informazioni e la documentazione prevista per le Aziende che chiedono l'ammissione all'Associazione da presentare al Presidente, corredate dal parere espresso sulla idoneità, dopo aver accertato la reale esistenza dei requisiti previsti all’art. 3 del presente Regolamento. -determinare la misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione; -promuovere indagini , ricerche ed azioni di interesse collettivo; -stipulare accordi con altre Associazioni; -nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed altre Organizzazioni e conferire deleghe per incarichi speciali; -deliberare sulla decadenza delle cariche associative per violazione degli obblighi statutari; -deliberare sulla esclusione degli Associati; -deliberare sul ricorso presentato dal Socio contro la sospensione dai servizi; -deliberare l'istituzione di Uffici, delegazioni o recapiti; -istituire Commissioni consultive su problemi specifici, con designazione dei componenti; -il C.D. delibera inoltre su qualsiasi altro argomento che non rientri nella specifica competenza di altri Organi sociali; -le convocazioni del C.D. vengono fatte dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni di calendario, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. |
ART.8 Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed è responsabile del raggiungimento degli scopi sociali. Il Presidente, se non rieletto a fine mandato, potrà rimanere in qualità di past president fino alla successiva assemblea generale elettiva del nuovo Consiglio Direttivo. |
ART.9 Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente nella prima riunione di insediamento. Il Presidente del Collegio dei R.d.C. ha l'obbligo di convocare il Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali; |
ART.10 I Componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali nell'Associazione, hanno una specchiata moralità e provata competenza. |
ART. 11 Il C.D. delibera l'ammontare dei rimborsi delle spese vive da riconoscere ai componenti degli Organi dell'Associazione. |
ART. 12 La determinazione del contributo annuo da parte dei Soci viene stabilito dall'Assemblea sulla base del bilancio di previsione. Le entrate derivanti da specifiche iniziative o da convenzioni dovranno essere impegnate ed impiegate per gli stessi titoli. La chiara ed aggiornata documentazione delle voci in entrata è tenuta dal Consigliere amministratore. |
ART. 13 L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, entro un anno dal deposito presso la Sede legale dell'Associazione del nuovo testo da parte di chi lo propone; durante tale periodo il C.D. può istituire una apposita Commissione per la valutazione e la elaborazione delle modifiche. Nel caso in cui il Consiglio sottoponga agli Associati le modifiche allo Statuto mediante referendum, le stesse vengano inviate a tutti i Soci Effettivi con PEC. Entro 30 giorni dall’invio con PEC, i Soci hanno il diritto di esprimere il proprio parere favorevole o negativo in merito alle modifiche presentate, rispondendo alla Associazione via PEC. Le modifiche si intendono approvate al raggiungimento del voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La mancata espressione di voto equivale al silenzio assenso. |
ART. 14 Ove ricorressero motivi, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Soci Effettivi, per lo scioglimento dell'Associazione, il Presidente convoca l'Assemblea generale che delibererà con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, in questo caso l'Assemblea stessa delibererà anche la destinazione degli eventuali saldi attivi. |
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